1, con riferimenti). Nel caso concreto il ricorrente non spiega in che misura egli sia stato pregiudicato dal fatto che alla parte civile sia stato concesso diritto di parola, tanto meno se si pensa che motivando il proprio giudizio il Pretore non ne ha fatto uso alcuno (consid. 10). Sia come sia, non si vede perché il Pretore avrebbe violato la legge concedendo alla parte civile, come nei casi davanti alla Corte di assise (art. 251 cpv. 1 CPP), la parola a istruttoria dibattimentale conclusa. Basti ricordare che, una volta costituitasi come tale, la parte civile deve obbligatoriamente essere citata al dibattimento (art. 83 cpv. 1 CPP) e che, in base all'art. 274 cpv.