Ciò premesso, la richiesta in questione si rivela del tutto irricevibile. 2. Il ricorrente ribadisce che, concedendo la parola alla parte civile al termine della fase probatoria, il Pretore ha violato l'art. 274 cpv. 3 CPP e che la motivazione addotta dal Pretore per respingere la relativa eccezione è carente. Nella misura in cui invoca l'art. 288 lett. b CPP, va ricordato che violazioni di disposizioni essenziali di procedura sono solo quelle che portano pregiudizio alla parte che le invoca (CCRP, sentenza del 23 agosto 1999 in re G., consid. 1, con riferimenti).