Statuendo su opposizione, con sentenza dell'8 novembre 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato l'imputazione, limitandola però alle accuse di mirare a un illegittimo profitto, di agire con odio e cattiveria, di avere voluto sabotare la ditta e di essere intrigante. Ha pertanto ridotto la multa a fr. 800.– e l'indennità per torto morale a fr. 250.–. D. Contro il giudizio predetto ____________ ha inoltrato il 12 novembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.