{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-72_2000-02-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59196&nX40_KEY=4933338&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "46e25a94b4c8e87959b7c8113380678b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.72"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.72"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.72"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:19:15", "Checksum": "12541692df856b0df11482d5aed2bf9e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.72\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5. Il Pretore ha ritenuto diffamatorie le accuse secondo cui la parte lesa mirava a un illegittimo profitto, agiva con odio e cattiveria, voleva sabotare lo studio di architettura, dimostrandosi intrigante, poiché tali affermazioni tendevano a far apparire la persona contro la quale erano dirette come particolarmente spregevole e andavano ben oltre le critiche che chi occupa cariche politiche deve accettare (sentenza, consid. 10). In merito a tali affermazioni l'accusato non aveva recato la prova della verità e nemmeno quella della buona fede (consid. 11). Il ricorrente assevera invece che nel contesto generale le affermazioni imputategli non assumono carattere diffamatorio o comunque non sono punibili perché è stata provata la loro verità o per lo meno la sua buona fede. A torto. Il rimprovero mosso alla controparte di mirare a un illegittimo profitto – peraltro ripetuto – va senz'altro inteso da un lettore medio nel senso di un conseguimento di un vantaggio economico personale. Basti rammentare ch'esso si riferiva alla convenzione conclusa tra il Municipio e la ditta in merito alla sistemazione della strada e all'assunzione delle spese ed era correlato alla lettera del 26 agosto 1997, in cui si faceva questione appunto di chi era chiamato a sopportare i costi, per poi passare direttamente alla posizione del sindaco.\nPer quanto concerne le accuse di avere usato tanto odio e cattiverie e di aver voluto sabotare la ditta, oltre che infondate, esse stanno a significare – in uno con la frase precedente – che il querelante aveva deliberatamente voluto infierire contro la ditta, caricandole i costi di un'opera senza tenere in considerazione i danni e le disparità che ne sarebbero derivate, salvo poi denigrarla per provocarne la rovina. Accuse simili sono indubbiamente atte a ledere l'onore di un uomo politico, poiché per un lettore medio, che non conosce gli antefatti, la firma della convenzione e le successive difficoltà incontrate nella fattispecie dall'autorità comunale nel far rispettare i termini dell'accordo, facevano apparire il sindaco come persona che non esita a farsi trasportare dal malanimo e a mandare in rovina una ditta, costringendola a sobbarcarsi oneri finanziari proibitivi quale condizione per il rilascio della licenza edilizia. Più problematica appare la sentenza del Pretore per quel che è del termine \"intrigante\". Ci si potrebbe chiedere infatti se un apprezzamento del genere, ancorché poco lusinghiero, possa indurre ancor oggi un cittadino medio a considerare il destinatario come una persona spregevole. Se non che, posta accanto alle precedenti espressioni diffamatorie e inserita nel contesto descritto, l'accusa di intrigante – ancorché mossa in uno sfondo politico – contribuisce a rafforzare l'immagine negativa del sindaco e della persona, lasciando intendere che costui è solito far uso di mezzi scorretti e illegali.\nSe ne conclude che, ritenendo le espressioni in oggetto lesive dell'onore del destinatario, il Pretore non ha violato l'art. 173 CP. Riguardo alla prova della verità e della buona fede, che il ricorrente afferma genericamente di avere apportato (consid. 9, pag. 14), giovi rilevare che le affermazioni incriminate hanno costituito una reazione alla lettera del 5 agosto 1997 con cui il Municipio aveva trasmesso ai proprietari delle 11 case una cronistoria della vicenda. La missiva essendo opera del Municipio, non si vede come il ricorrente potesse seriamente ritenere di rispondere mediante affermazioni diffamatorie nei confronti del sindaco. In realtà emerge con assoluta chiarezza dagli atti istruttori che il ricorrente ha inteso dare sfogo alla propria rabbia e recriminazione per avere assunto un onere finanziario al quale non era in grado di far fronte. Giustamente quindi il Pretore ha negato che il ricorrente avesse recato la prova della verità e della buona fede.\n6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Alla parte civile, che per inoltrare le osservazioni si è rivolta a un legale, va riconosciuta un'equa indennità per ripetibili. Essa postula la rifusione di fr. 3'457.– per le spese di patrocinio. Dato però che nella fattispecie si trattava unicamente di presentare osservazioni a un ricorso per lo più appellatorio, un'indennità attorno a fr. 1'500.– appare più che equa, cui si aggiungono le spese vive per fr. 215.80, onde un totale (arrotondato) di fr. 1700.–.\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 700.–\nsono posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla parte civile fr. 1'700.– per ripetibili.\n3. Intimazione a:\n– ____________,\n– avv. __________;\n– ____________, ____________;\n– avv. __________;\n– Ministero pubblico, Lugano;\n– Pretore del Distretto di Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;\n– Comando della polizia cantonale, Bellinzona.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\n|\nQuesto giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF). |"}