{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-72_2000-02-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59196&nX40_KEY=4933338&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "46e25a94b4c8e87959b7c8113380678b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.72"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.72"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.72"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:19:15", "Checksum": "12541692df856b0df11482d5aed2bf9e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.72\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Il ricorrente si diffonde in una sua descrizione dei fatti che hanno portato al rilascio della licenza edilizia, nell'intento di dimostrare che la firma della convenzione è avvenuta per forza e sotto pressione del Municipio, succube del sindaco, il quale aveva dettato le condizioni e si era trincerava dietro risoluzioni del Consiglio di Stato per non esaudire le sue richieste. Inoltre, asserisce il ricorrente, dovendo il prezzo di vendita rispettare le quotazioni del mercato immobiliare, non era stato possibile considerare il maggior costo della sistemazione stradale né, a fronte delle ripetute modifiche richieste, rispettare i termini, essendo subentrati problemi di liquidità. Ora, a prescindere dalla circostanza che invano si cercherebbe una censura di arbitrio in siffatto esposto (tant'è che il ricorrente stesso definisce le sue allegazioni alla stregua di precisazioni e complementi), il ricorrente si limita a prospettare una propria versione dei fatti, volta a giustificare il proprio comportamento, senza confrontarsi concretamente con la motivazione del Pretore. Egli cita le deposizioni __________, __________ e __________, asserendo che i promotori si erano opposti ad assumere i costi di sistemazione della strada, cui avrebbe dovuto far fronte il Comune. Nulla di tutto ciò risulta tuttavia dal giudizio impugnato. In realtà, a detta del teste __________, la convenzione era stata proposta per accelerare il rilascio della licenza edilizia e l'accusato era restio ad accettarla, ma vi aveva poi aderito dopo avere saputo che il Comune non era in grado di realizzare subito la sistemazione della strada. Il teste __________ ha dichiarato che prima dell'inoltro della domanda di costruzione era stato fatto presente che la strada non era pavimentata, che non vi erano canalizzazioni e che mancava l'illuminazione. Il teste __________ ha riferito che il progetto di convenzione era stato inviato al ricorrente con un lasso di tempo per eventuali osservazioni e che la convenzione era stata firmata dopo varie discussioni preliminari (sentenza, consid. 5). Inconferenti sono poi le allegazioni sulla determinazione dei prezzi di vendita delle case o il mancato rispetto dei termini. In definitiva, quindi, nulla risulta dal giudizio impugnato a sostegno degli argomenti ricorsuali, che si rivelano meramente appellatori e pertanto irricevibili.\n4. L'art. 173 cpv. 1 CP punisce a querela di parte con la detenzione sino a sei mesi o con la multa chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla riputazione di lei. Gli art. 173 segg. CP proteggono l'onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d'onore, ossia di comportarsi secondo le regole riconosciute. Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle espressioni che, senza far apparire spregevole la persona, offuscano la reputazione di cui quest'ultima gode nel proprio ambito o l'opinione che essa ha di sé stessa (DTF 119 IV 44 consid. 2a, 117 IV 27 consid. 2c). Nel quadro di liti politiche Il carattere penale di un'offesa dell'onore va ammesso con grande riserbo (DTF 118 IV 248 consid. 2b, 116 IV 150 consid. 3c). Attacchi politici sono punibili ai sensi dell'art. 173 ove siano (pure) idonei a far apparire spregevole come uomo la persona attaccata, e non solo ove mettano in cattiva luce le qualità politiche di tale persona (DTF 105 IV 194 consid. 2a). Determinante per stabilire se uno scritto sia lesivo della reputazione di una persona non è il senso che quest'ultima attribuisce a tale scritto, bensì l'impressione generale che esso, secondo un'interpretazione oggettiva, suscita, nelle circostanze concrete, in un lettore medio non prevenuto (DTF 119 IV 44 consid. 2a, 117 IV 27 consid. 2c).\nSecondo l'art. 173 n. 2 CP il colpevole del reato di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. La valutazione della buona fede comporta un apprezzamento, da parte del giudice del merito, su quanto poteva o doveva sapere l'accusato al momento in cui ha proferito l'affermazione incriminata. Mezzi di prova scoperti successivamente o fatti avvenuti a posteriormente non entrano in considerazione (DTF 124 IV 152 consid. 3b, 107 IV 35 consid. 5a, 102 IV 182 consid. 1c). La prova liberatoria presuppone, in ogni caso, che l'affermazione non sia stata proferita con leggerezza: l'accusato deve dimostrare di averne creduto la veridicità dopo avere intrapreso coscienziosamente quanto ci si doveva attendere da lui, secondo le circostanze concrete e la sua situazione personale, per convincersi della sua esattezza (DTF 124 IV 151 consid. 3b, 116 IV 207 consid. 3, 105 IV 118 consid. 2a). Incombe all'accusato addurre quali fossero gli elementi di cui egli disponeva a quel momento (questione di fatto); il giudice deve poi stabilire con libero esame, in diritto, se tali elementi erano sufficienti per credere alla veridicità delle asserzioni (DTF 124 IV 152 consid. 3b in fine; Corboz, La diffamation, in: SJ 114/1992 pag. 659). Cautela particolare si impone, comunque sia, da parte di chi divulga le proprie asserzioni a un'ampia cerchia (DTF 124 IV 151 consid. 3b, 116 IV 208 consid. 3b, 105 IV 118 seg. consid. 2a, 104 IV 16 consid. 4b)."}