{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-72_2000-02-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59196&nX40_KEY=4933338&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "46e25a94b4c8e87959b7c8113380678b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.72"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.72"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.72"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:19:15", "Checksum": "12541692df856b0df11482d5aed2bf9e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.72\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 30 novembre 1999 presentato da\n|\n|\n____________,\n(patrocinato dall'avv. __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emessa l'8 novembre 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Nell'ambito di un progetto inteso alla costruzione di 11 case unifamiliari sulla particella n. __________ RFD di ____________, lo studio di architettura ____________ e ____________ SA di Biasca si è impegnato verso il Municipio di ____________ a sistemare una strada comunale (particella n. __________). Il Comune, da parte sua, avrebbe partecipato alla spesa con un contributo di fr. 80'000.–. Il 21 dicembre 1994 è stata rilasciata la licenza edilizia. Il 1° febbraio 1995 il sindaco e il segretario di ____________, in nome del Municipio, rispettivamente il 16 marzo 1995 la ditta ____________ e ____________ SA hanno firmato una convenzione sulla sistemazione della strada, da eseguire entro il 31 dicembre 1996. Il Municipio di ____________, ottenuto dal Consiglio comunale il relativo credito, ha chiesto il 3 agosto 1995 al Consiglio di Stato l'esonero dall'obbligo di prelevare contributi di miglioria. La richiesta è stata accolta con risoluzione governativa del 10 ottobre 1995. La ditta ____________ e ____________ ha edificato così le 11 case unifamiliari e le ha vendute. Invece ha eseguito solo parzialmente la sistemazione della strada comunale. Il 25 giugno 1997 il Municipio si è incontrato con i proprietari delle villette, informandoli della convenzione.\nB. Il 4 luglio 1997 il sindaco ____________ ha comunicato a ____________ che se entro il 31 luglio 1997 la sistemazione della strada non fosse ultimata, egli avrebbe proposto al Municipio di adottare provvedimenti e avrebbe inviato una cronistoria della vicenda agli 11 proprietari delle villette, declinando ogni responsabilità del Comune. Il 5 agosto 1997, constatata la renitenza dello studio di architettura, il Municipio ha proceduto in tal modo. La ditta ha reagito il 26 agosto 1997 con una lettera, inviata in copia a svariate persone, in cui ____________ accusava il sindaco di \"mirare ad un illegittimo profitto\", di usare \"tanto odio e tante cattiverie nei nostri confronti\" e di non esitare \"a sabotare, nel modo più irresponsabile possibile, la nostra ditta e non da ultimo denigrandola deliberatamente allo scopo di vederne la sua rovina e di tentare di salvaguardare la sua immagine per tutte le porcherie fatte nei nostri confronti\". ____________ ha sporto il 20 novembre 1997 querela contro ____________. Dopo l'apertura del procedimento penale, ____________ ha distribuito tra febbraio e marzo del 1998 due libelli (non datati) in cui rimproverava a ____________ di avere spedito \"lettere personali di minaccia\", di essere \"intrigante, sprezzante persino nei confronti della legalità, arrogante e aggressivo nei miei confronti\", lamentava una \"illegalità dell'operazione\" e concludeva affermando che \"qualcuno va sussurrando che forse la questione è più terra a terra. In fondo chi riceve un favore sarà grato al benefattore\".\nC. Con decreto di accusa del 28 giugno 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto ____________ colpevole di ripetuta diffamazione per le dichiarazioni citate dinanzi e lo ha condannato a una multa di fr. 1'500.–, oltre che al versamento alla parte civile di fr. 2'466.10 per risarcimento di spese legali e di fr. 500.– per torto morale. Statuendo su opposizione, con sentenza dell'8 novembre 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato l'imputazione, limitandola però alle accuse di mirare a un illegittimo profitto, di agire con odio e cattiveria, di avere voluto sabotare la ditta e di essere intrigante. Ha pertanto ridotto la multa a fr. 800.– e l'indennità per torto morale a fr. 250.–.\nD. Contro il giudizio predetto ____________ ha inoltrato il 12 novembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 30 novembre 1999 egli chiede di essere prosciolto dall'accusa di ripetuta diffamazione e di annullare il dispositivo sui risarcimenti riconosciuti alla parte civile. Nelle sue osservazioni del 16 dicembre 1999 propone di respingere il ricorso. Analoga conclusione formula la parte civile nelle sue osservazioni del 29 dicembre 1999.\nConsiderando"}