Se non che, segnali positivi sulla volontà di emendamento possono essere dedotti, nonostante l'orgoglio dell'imputato, anche da altre circostanze, in particolare dal pieno reinserimento nella società al momento del giudizio, dall'assunzione di un sicuro impiego e più in generale dalla condotta del reo dopo la commissione del reato (DTF 118 IV 337 consid. 2c), ovvero – più in generale – dal suo nuovo modo di vita (DTF 118 IV 342 consid. 2f). Il giudizio sulla prognosi favorevole, condizione necessaria per contenere ulteriormente la pena, deve avvenire in altri termini tenendo conto di tutte le circostanze del caso.