Di primo acchito potrebbero infatti rimanere dubbi sulle buone intenzioni del soggetto e sulla volontà di evitare reiterazioni dell'illecito. Chi non manifesta pentimento dà di per sé segni poco incoraggianti, non dimostra cioè di avere tratto insegnamento dalla condanna (DTF 116 IV 288 consid. 2a). Se non che, segnali positivi sulla volontà di emendamento possono essere dedotti, nonostante l'orgoglio dell'imputato, anche da altre circostanze, in particolare dal pieno reinserimento nella società al momento del giudizio, dall'assunzione di un sicuro impiego e più in generale dalla condotta del reo dopo la commissione del reato (DTF 118 IV 337 consid.