Non ha perciò mai messo in discussione l'atteggiamento disinvolto (e poco consono al suo ministero) palesato dall'imputato. Non può tuttavia disconoscere che nella commisurazione della pena va tenuto conto, insieme con gli altri elementi, del limite di 18 mesi cui soggiace la sospensione condizionale dell'espiazione laddove si prospetti una pena privativa della libertà personale di durata non nettamente superiore e siano dati gli ulteriori presupposti di tale sospensione (DTF 116 IV 337 consid. 2c). Una pena di 21-22 mesi di detenzione non può considerarsi nettamente superiore al limite fissato dall'art. 41 n. 1 CP per la sua sospensione condizionale.