Ora, questa Corte non ha mai inteso relegare in second'ordine la colpa del prevenuto né lo scarso ravvedimento. Anzi, essa ha esplicitamente denunciato l'attitudine processuale del prevenuto e l'inconsistenza delle sue giustificazioni, come ha rammentato le sofferenze provocate alla vittima, costretta ad affrontare due processi. Essa si è limitata a ridurre la pena di 28 mesi di detenzione pronunciata la prima volta dalla Corte delle assise correzionali per tenere conto del proscioglimento da uno dei due reati e delle attenuanti allora non considerate. Non ha perciò mai messo in discussione l'atteggiamento disinvolto (e poco consono al suo ministero) palesato dall'imputato.