2c). Esso ha nondimeno rilevato che questa giurisprudenza va applicata in modo coerente e restrittivo, determinante in materia di commisurazione della pena restando pur sempre la colpa del reo valutata in modo sovrano dal giudice di merito secondo i criteri dell'art. 63 CP. Non è quindi consentito – secondo il Tribunale federale – pronunciare sistematicamente e senza tenere conto di tutte le circostanze, una condanna a 18 mesi ogni qual volta la pena prospettabile secondo i parametri dell'art. 63 CP superi di poco tale durata e siano dati i presupposti per la sospensione condizionale della stessa (DTF 118 IV 337 consid. 2c in fine).