in tale misura. Nella seconda sentenza il presidente della Corte di assise ha però considerato a favore del ricorrente – giustamente nel solo quadro dell'art. 63 CP – anche il tempo trascorso dai fatti, avvenuti nell'ottobre del 1993, e la buona condotta tenuta dal soggetto dopo di allora. Tale lasso di tempo è oggi ancor più rilevante, giacché dal compimento dei reati fino all'odierno giudizio sono trascorsi circa sette anni. A favore dell'accusato – rispetto alla prima sentenza – va inoltre soppesato l'accertamento che il giovane non era alla sua prima esperienza omosessuale (sentenza impugnata, pag. 27, ove si sottolinea pure l'assenza di violenza e di minaccia;