d) Riepilogando, per rapporto alla sentenza del 21 gennaio 1997 – che doveva essere presa come punto di riferimento, avendo essa considerato tutte le circostanze sfavorevoli all'imputato enunciate nella sentenza del Tribunale federale – il ricorrente doveva beneficiare di una riduzione di pena dovuta al proscioglimento per il reato di sfruttamento della stato di dipendenza e di bisogno. Considerate le motivazioni del Tribunale federale e l'indubbia severità di cui la Corte di assise aveva voluto dar prova, tale riduzione può essere quantificata in almeno due mesi, potendosi senz'altro presumere che la Corte di assise avesse tenuto conto del concorso di reati (art. 68 n. 1 CP) per lo meno