Che vi sia stato uno sfruttamento del rapporto di dipendenza è indubbio, ma non nell'estensione accertata nella prima sentenza. Il presidente della Corte di assise, nondimeno, ha minimizzato senza apparente motivazione gli effetti del proscioglimento dallo sfruttamento dello stato di bisogno e di dipendenza, reato che aveva senz'altro influito – come detto – sulla pena di 28 mesi di detenzione allora pronunciata dalla Corte di assise.