Egli ha insistito assai sulla circostanza che l'imputato aveva ignobilmente tradito il rapporto di amicizia e di fiducia, approfittando di una certa qual sudditanza psicologica del ragazzo, non però nel senso che costui gli dovesse ubbidienza, ma nel senso che, conoscendo la vocazione e la predilezione della vittima, l'imputato era ben cosciente di essere considerato alla stregua di una guida spirituale e di un esempio da seguire (sentenza, pag. 26). Con ciò egli ha ridimensionato nondimeno il grado di dipendenza sottolineato nel primo giudizio (né poteva essere altrimenti, considerato il proscioglimento relativo all'art. 193 CP), dando atto che la vittima non doveva ubbidienza