Né il primo giudice aveva speso una sola parola sull'incidenza del proscioglimento sull'applicazione dell'art. 63 CP, e ciò pur richiamando l'art. 68 n. 1 CP (sentenza, pag. 26). Egli ha insistito assai sulla circostanza che l'imputato aveva ignobilmente tradito il rapporto di amicizia e di fiducia, approfittando di una certa qual sudditanza psicologica del ragazzo, non però nel senso che costui gli dovesse ubbidienza, ma nel senso che, conoscendo la vocazione e la predilezione della vittima, l'imputato era ben cosciente di essere considerato alla stregua di una guida spirituale e di un esempio da seguire (sentenza, pag. 26).