In tale eventualità il primo giudice avrebbe dovuto, per l'appunto, limitarsi a ricommisurare la pena tenendo conto del proscioglimento da uno dei due reati (sentenza citata, consid. 7c). b) Sempre nella sentenza annullata dal Tribunale federale questa Corte non aveva esitato a manifestare perplessità per l'esigua differenza di pena tra la condanna inflitta il 21 gennaio 1997 (28 mesi di detenzione) per i reati di ripetuti atti sessuali con fanciulli, come pure di ripetuto sfruttamento dello stato di bisogno e di dipendenza, e la condanna relativa alla sentenza impugnata (26 mesi di detenzione) per il solo reato di ripetuti atti sessuali con fanciulli.