4). Anche nella commisurazione della pena questa Corte ha ritenuto perciò che l'imputato non dovesse patire ulteriore pregiudizio nemmeno nell'ipotesi a lui più sfavorevole, ossia nel caso in cui il primo giudice lo avesse nuovamente riconosciuto colpevole del reato ascrittogli. In tale eventualità il primo giudice avrebbe dovuto, per l'appunto, limitarsi a ricommisurare la pena tenendo conto del proscioglimento da uno dei due reati (sentenza citata, consid.