In esito al nuovo processo, per vero, l'imputato non doveva subire maggior pregiudizio. Non doveva quindi essere giudicato più severamente rispetto a quanto avrebbe deciso questa Corte, ove avesse ritenuto non arbitrari gli accertamenti che avevano spinto le assise a ritenere l'imputato colpevole di atti sessuali con fanciulli e avesse ricommisurato la pena senza tenere conto del reato di sfruttamento dello stato di bisogno e di dipendenza (sentenza citata, consid. 4).