Tale accertamento era necessario per apprezzare la credibilità della vittima e per verificare se sussistessero dubbi insormontabili sulla colpevolezza del soggetto (art. 6 par. 1 CEDU). Ciò premesso, questa Corte ha criticato l'assunzione di nuove prove da parte del primo giudice, in particolare l'acquisizione di un verbale in cui un terzo (D.G.) accusava l'imputato di abusi sessuali risalenti agli inizi del 1980. In esito al nuovo processo, per vero, l'imputato non doveva subire maggior pregiudizio.