Secondo il Tribunale federale però questa Corte non ha indicato con sufficiente precisione il peso attribuito a tale proscioglimento. A suo avviso, in effetti, le relative conseguenze non vanno sopravvalutate, dato che il rapporto di dipendenza della vittima nei confronti dell'imputato non era venuto meno per ciò soltanto e, benché non giustificasse l'applicazione dell'art. 193 CP, rimaneva pur sempre un elemento aggravante di cui occorreva tenere conto nell'ambito dell'art. 187 CP. Inoltre continuava a sussistere, ai fini della commisurazione della pena, il reato più grave, ossia quello di ripetuti atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP).