Tale divario, come pure la gravità dei reati commessi dall'imputato, richiedevano particolare accuratezza nel motivare la commisurazione della pena. Premesso che nel caso in esame risultava difficile stabilire se tale divario fosse dovuto a una pena ingiustificata o a una motivazione carente, il Tribunale federale ha lasciato aperto il quesito di sapere se questa Corte avesse ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, rilevando che – comunque fosse – il ricorso del Procuratore pubblico andava accolto perché questa Corte non aveva motivato a sufficienza l'entità della pena in relazione ai singoli fattori ponderati (sentenza, consid. 2c).