1), nel senso che deve limitarsi a esaminare i punti da giudicare nuovamente in base ai considerandi del Tribunale federale, mentre gli altri punti rimangono acquisti e non possono più essere rivisti (DTF 121 IV 109 consid. 7). 2. Nella fattispecie il Tribunale federale ha rilevato anzitutto un netto divario tra la pena pronunciata da questa Corte (e criticata dal Procuratore pubblico) e la pena pronunciata originariamente dalla Corte di assise. Tale divario, come pure la gravità dei reati commessi dall'imputato, richiedevano particolare accuratezza nel motivare la commisurazione della pena.