Ove dichiari fondato un ricorso in materia penale, la Corte di cassazione penale del Tribunale federale annulla la decisione impugnata e rinvia la causa all'autorità cantonale perché decida di nuovo (art. 277ter cpv. 1 PP). L'autorità cantonale deve porre a fondamento della propria decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione (DTF 123 IV 1 consid. 1), nel senso che deve limitarsi a esaminare i punti da giudicare nuovamente in base ai considerandi del Tribunale federale, mentre gli altri punti rimangono acquisti e non possono più essere rivisti (DTF 121 IV 109 consid.