B. Adita da ___________, con sentenza del 1°ottobre 1997 la Corte di cassazione e di revisione penale ha parzialmente accolto il ricorso in quanto ammissibile, ha annullato la sentenza impugnata, ha prosciolto l'imputato dall'accusa di sfruttamento dello stato di bisogno e di dipendenza e ha rinviato gli atti a un'altra Corte delle assise correzionali composta di altri giudici e giurati per nuovo giudizio nel senso dei considerandi sull'imputazione di atti sessuali con fanciulli.