{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-67_2000-10-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59168&nX40_KEY=4711462&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b77075f91bfdc4b9f2c2b84427fcb745"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["17.1999.67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:28:45", "Checksum": "f1202c2e72f2ad785645547c329ee136", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn ogni modo, la Corte di assise che aveva giudicato la prima volta aveva rilevato che dal gennaio al luglio del 1996 l'imputato aveva collaborato con la parrocchia di __________ e che in seguito egli era stato designato __________ dell'Ufficio diocesano pellegrinaggi a __________, __________ e in __________ organizzati dall'agenzia __________, fungendo da guida e da assistente spirituale (sentenza, pag. 6). Nel successivo giudizio il presidente della Corte di assise ha accertato a sua volta che dal gennaio al luglio del 1996 l'imputato aveva collaborato con la parrocchia di __________ e in seguito era diventato __________ dell'Ufficio diocesano pellegrinaggi, di cui era primo responsabile e organizzatore (sentenza, pag. 6). Anche se non del tutto esaurienti, in particolare per quanto riguarda gli anni 1997/98 e successivi, tali accertamenti consentono di ritenere che dopo il mese di ottobre del 1993 l'imputato si è comportato in modo ineccepibile, reinserendosi completamente nella società. Certo, allo stato attuale delle cose ci si potrebbe chiedere se, in fin dei conti, non sarebbe più opportuno rimandare gli atti alla prima Corte perché accerti compiutamente la situazione personale del soggetto e le sue reali prospettive future, valutando alla luce delle relative risultanze se un'espiazione di pena risulti ancora compatibile con le esigenze di risocializzazione (DTF 118 IV 342 consid. 2f e 2g). La documentazione trasmessa dal ricorrente il 4 febbraio 2000 (attestazione di padre __________ sulla buona qualità della collaborazione prestata dall'imputato in varie attività pastorali a contatto anche con giovani) non può essere acquisita agli atti, dal momento che in sede di ricorso non è possibile produrre nuovi documenti (CCRP, sentenza del CCRP, sentenza del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1; CCRP, sentenza del 26 aprile in re I., consid. 1). Un rinvio per nuovi accertamenti risulterebbe però a questo punto poco comprensibile, visto il lungo tempo trascorso dai fatti e la buona probabilità – in assenza di indizi contrari – che esso confermi appieno la prima impressione, ossia che il prevenuto ha effettivamente superato un momento difficile reinserendosi nella sua attività sacerdotale, al punto da rendere ora estranea al suo scopo una decisione che lo privi della libertà personale. Per queste ragioni il mancato ravvedimento durante il processo conseguente alla mancata confessione dei reati, considerato comunque nella commisurazione della pena, non costituisce più un fattore decisivo.\n4. Nelle circostanze descritte il ricorso merita quindi una volta ancora di essere parzialmente accolto, nel senso che la pena a carico dell'imputato va fissata in 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni. Gli oneri processuali seguono il vicendevole grado di soccombenza e sono posti per due terzi a carico del ricorrente, mentre il resto è sopportato dallo Stato (art. 15 cpv. 1 CPP). Lo Stato rifonderà inoltre al ricorrente la somma di fr. 500.– per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP). Da parte sua il ricorrente verserà alla parte civile ___________ un'indennità di fr. 800.–.\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2.1 della sentenza impugnata è riformato nel senso che il ricorrente è condannato alla pena di 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni. Per il rimanente il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 900.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 1'000.–\nsono posti per due terzi a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente la somma di fr. 500.– per ripetibili ridotte. Per lo stesso titolo il ricorrente verserà alla parte civile ___________ la somma di fr. 800.–.\n3. Intimazione a:\n– ___________, c/o avv. __________;\n– avv. __________;\n– Procuratore generale avv. __________;\n– Corte delle assise correzionali di Lugano;\n– Comando della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;\n– avv. __________ (per la parte civile).\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}