{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-67_2000-10-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59168&nX40_KEY=4933326&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b77075f91bfdc4b9f2c2b84427fcb745"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:46", "Checksum": "ce589190d24c8cf44bb9c4d0fe3d6bfb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAl riguardo – sempre secondo il Tribunale federale – il comportamento dell'imputato durante il procedimento è decisivo, poiché rivela il suo carattere e il suo stato d'animo. Persistere nella propria versione dei fatti, negando ogni responsabilità, può essere considerato come indizio d'assenza di rimorsi e della volontà di rimettersi in causa (DTF 116 IV 288 consid. 2a). Di conseguenza – ha affermato il Tribunale federale – la collaborazione dell'imputato durante l'istruttoria può dimostrare, secondo le circostanze, una chiara volontà di rompere con il passato e di espiare la propria colpa. Avendo il giudice di merito accertato in modo insindacabile che il prevenuto ha presentato la vittima come un bugiardo e un calunniatore durante l'intero procedimento, negando la propria colpa e contrapponendo la sua versione dell'accaduto alle accuse del minorenne, questi non sembra quindi avere acquisito consapevolezza dagli errori commessi. I presupposti per applicare la nota giurisprudenza – sempre a mente del Tribunale federale – non appaiono perciò realizzati. Vista però la carenza di motivazione al proposito – esso ha concluso – non è possibile stabilire le ragioni che hanno spinto questa Corte a giungere alla conclusione contraria ed esaminare l'eventuale fondatezza (sentenza, consid. 2g).\nc) Nonostante la chiara critica, che a prima vista non sembrerebbe lasciare spazio ad alternative, il Tribunale federale ha ugualmente rinviato la causa all'autorità cantonale per integrazione dei motivi sull'eventuale sospensione condizionale della pena. Non ha quindi dato per scontato che la soluzione adottata da questa Corte violi il diritto federale; in tale caso avrebbe prescritto invero un'altra sanzione, ciò che tuttavia non ha fatto (sentenza, consid. 2d). Ora, questa Corte non ha mai inteso relegare in second'ordine la colpa del prevenuto né lo scarso ravvedimento. Anzi, essa ha esplicitamente denunciato l'attitudine processuale del prevenuto e l'inconsistenza delle sue giustificazioni, come ha rammentato le sofferenze provocate alla vittima, costretta ad affrontare due processi. Essa si è limitata a ridurre la pena di 28 mesi di detenzione pronunciata la prima volta dalla Corte delle assise correzionali per tenere conto del proscioglimento da uno dei due reati e delle attenuanti allora non considerate. Non ha perciò mai messo in discussione l'atteggiamento disinvolto (e poco consono al suo ministero) palesato dall'imputato. Non può tuttavia disconoscere che nella commisurazione della pena va tenuto conto, insieme con gli altri elementi, del limite di 18 mesi cui soggiace la sospensione condizionale dell'espiazione laddove si prospetti una pena privativa della libertà personale di durata non nettamente superiore e siano dati gli ulteriori presupposti di tale sospensione (DTF 116 IV 337 consid. 2c). Una pena di 21-22 mesi di detenzione non può considerarsi nettamente superiore al limite fissato dall'art. 41 n. 1 CP per la sua sospensione condizionale. Da questo profilo, dunque, non sussistono ostacoli per applicare la citata giurisprudenza.\nd) Più delicata si presenta la questione relativa alla sussistenza dei rimanenti presupposti. Come fa notare il Tribunale federale, in effetti, il comportamento processuale del prevenuto costituisce un elemento da non sottovalutare. Di primo acchito potrebbero infatti rimanere dubbi sulle buone intenzioni del soggetto e sulla volontà di evitare reiterazioni dell'illecito. Chi non manifesta pentimento dà di per sé segni poco incoraggianti, non dimostra cioè di avere tratto insegnamento dalla condanna (DTF 116 IV 288 consid. 2a). Se non che, segnali positivi sulla volontà di emendamento possono essere dedotti, nonostante l'orgoglio dell'imputato, anche da altre circostanze, in particolare dal pieno reinserimento nella società al momento del giudizio, dall'assunzione di un sicuro impiego e più in generale dalla condotta del reo dopo la commissione del reato (DTF 118 IV 337 consid. 2c), ovvero – più in generale – dal suo nuovo modo di vita (DTF 118 IV 342 consid. 2f). Il giudizio sulla prognosi favorevole, condizione necessaria per contenere ulteriormente la pena, deve avvenire in altri termini tenendo conto di tutte le circostanze del caso. Nella fattispecie già gli accertamenti delle sentenze di assise consentono di descrivere l'imputato non solo in senso negativo. Prima di delinquere, egli godeva di ottima reputazione (sentenza del 21 gennaio 1997, pag. 34) e al momento dei fatti attraversava un momento difficile sia dal profilo familiare, sia da quello della sua attività di parroco a causa dei contrasti con altri vicari (sentenza citata, pag. 34). Non si può escludere quindi che i reati in questione siano anche riconducibili in parte a fattori contingenti. Quanto alle prospettive future, la stessa sentenza di assise del 21 gennaio 1997 formula prognosi favorevole (pag. 34, consid. 5 in fondo), ciò che la seconda sentenza trascura completamente."}