{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-67_2000-10-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59168&nX40_KEY=4933326&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b77075f91bfdc4b9f2c2b84427fcb745"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:46", "Checksum": "ce589190d24c8cf44bb9c4d0fe3d6bfb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nd) Riepilogando, per rapporto alla sentenza del 21 gennaio 1997 – che doveva essere presa come punto di riferimento, avendo essa considerato tutte le circostanze sfavorevoli all'imputato enunciate nella sentenza del Tribunale federale – il ricorrente doveva beneficiare di una riduzione di pena dovuta al proscioglimento per il reato di sfruttamento della stato di dipendenza e di bisogno. Considerate le motivazioni del Tribunale federale e l'indubbia severità di cui la Corte di assise aveva voluto dar prova, tale riduzione può essere quantificata in almeno due mesi, potendosi senz'altro presumere che la Corte di assise avesse tenuto conto del concorso di reati (art. 68 n. 1 CP) per lo meno in tale misura. Nella seconda sentenza il presidente della Corte di assise ha però considerato a favore del ricorrente – giustamente nel solo quadro dell'art. 63 CP – anche il tempo trascorso dai fatti, avvenuti nell'ottobre del 1993, e la buona condotta tenuta dal soggetto dopo di allora. Tale lasso di tempo è oggi ancor più rilevante, giacché dal compimento dei reati fino all'odierno giudizio sono trascorsi circa sette anni. A favore dell'accusato – rispetto alla prima sentenza – va inoltre soppesato l'accertamento che il giovane non era alla sua prima esperienza omosessuale (sentenza impugnata, pag. 27, ove si sottolinea pure l'assenza di violenza e di minaccia; cfr. anche sentenza di assise del 21 gennaio 1997, pag. 7). Ora, dato il tempo trascorso e viste le condizioni personali della vittima, come pure modo di esecuzione del reato, un'ulteriore riduzione della pena di circa 4 o 5 mesi non sarebbe sicuramente stata eccessiva. Nella seconda sentenza per la verità il presidente della Corte ha considerato anche l'episodio narrato da __________, assumendo irritualmente una prova supplementare a carico dell'imputato. Il relativo contenimento di pena che deriverebbe dallo stralcio di tale prova risulterebbe tuttavia superato dal fatto che il prevenuto ha di nuovo definito il ragazzo come un bugiardo (sentenza impugnata, pag. 27). Ne discende che queste due ultime circostanze, per finire, si compensano.\ne) Se ne conclude che, volendo anche confermare il giudizio di severità espresso dalle Corti delle assise correzionali, la pena effettivamente adeguata alla colpa dell'imputato va quantificata in ultima analisi – tenendo debito conto sia delle circostanze aggravanti sia di quelle attenuanti – attorno ai 21-22 mesi di detenzione.\n3. Il Tribunale federale critica pure la conclusione di questa Corte, secondo cui in concreto, dandosi una pena privativa della libertà di poco superiore ai 18 mesi di detenzione, si giustifica uno sforzo supplementare – in applicazione della giurisprudenza pubblicata in DTF 118 IV 342 (v. anche DTF 118 IV 337) – per mitigare ulteriormente la pena entro limiti che ne consentano la sospensione condizionale.\na) Secondo il Tribunale federale, la sentenza annullata omette indicare quale sia effettivamente la pena adeguata alla colpa del reo. A suo giudizio, l'autorità cantonale avrebbe addirittura lasciato intenzionalmente aperta la questione e avrebbe così compiuto, per sua stessa ammissione, uno sforzo particolare per applicare la richiamata giurisprudenza. Ora, un rimprovero del genere risulta superato dal fatto che – come si è visto – la pena a carico dell'imputato va fissata in 21-22 mesi di detenzione. Giova comunque precisare che nel suo giudizio questa Corte non ha per nulla lasciato aperta la questione: dopo avere ridotto la pena di 3-4 mesi per considerare il proscioglimento dal reato di sfruttamento dello stato di bisogno e di dipendenza, essa ha infatti ridotto ulteriormente la stessa in virtù di altre attenuanti considerate (tempo trascorso ecc.), quantificandola infine – nella peggiore delle ipotesi – attorno ai 20-21 mesi di detenzione (sentenza, pag. 9). Forse il considerando non risultava di facile lettura. A un attento esame esso non poteva portare però ad altra conclusione.\nb) Il Tribunale federale ricorda che – per evitare sanzioni suscettibili di ostacolare l'evoluzione favorevole del condannato ove la pena commisurata alla colpa del reo possa essere fissata intorno ai 18 mesi di detenzione – motivi di prevenzione speciale che possono indurre il giudice di merito a pronunciare una pena compatibile con la sospensione condizionale, ove questa non debba essere esclusa (DTF 118 IV 337 consid. 2c). Esso ha nondimeno rilevato che questa giurisprudenza va applicata in modo coerente e restrittivo, determinante in materia di commisurazione della pena restando pur sempre la colpa del reo valutata in modo sovrano dal giudice di merito secondo i criteri dell'art. 63 CP. Non è quindi consentito – secondo il Tribunale federale – pronunciare sistematicamente e senza tenere conto di tutte le circostanze, una condanna a 18 mesi ogni qual volta la pena prospettabile secondo i parametri dell'art. 63 CP superi di poco tale durata e siano dati i presupposti per la sospensione condizionale della stessa (DTF 118 IV 337 consid. 2c in fine). Il Tribunale federale ha quindi soggiunto che il giudice di merito deve vagliare se, dopo avere commesso il reato ascrittogli, l'imputato abbia effettivamente manifestato una chiara volontà di emendarsi, eventualmente cambiando il suo modo di vita, in maniera da dimostrare di avere tratto lezione dai propri errori (DTF 118 IV 337 consid. 2c e 2d, 118 IV 342 consid. 2f)."}