{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-67_2000-10-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59168&nX40_KEY=4933326&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b77075f91bfdc4b9f2c2b84427fcb745"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:46", "Checksum": "ce589190d24c8cf44bb9c4d0fe3d6bfb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n21 gennaio 1997 si limitava a richiamare genericamente l'art. 68 n. 1 CP sulla pena in caso di concorso, senza lontanamente asserire che nella fattispecie il reato di cui all'art. 193 CP fosse ininfluente sull'entità della condanna (ciò che sarebbe stato in ogni modo contrario allo stesso art. 68 n. 1 CP) o che tale infrazione avesse un effetto assai limitato nel complesso, vista la gravità della colpa commessa dall'imputato violando l'art. 187 CP. Né il primo giudice aveva speso una sola parola sull'incidenza del proscioglimento sull'applicazione dell'art. 63 CP, e ciò pur richiamando l'art. 68 n. 1 CP (sentenza, pag. 26). Egli ha insistito assai sulla circostanza che l'imputato aveva ignobilmente tradito il rapporto di amicizia e di fiducia, approfittando di una certa qual sudditanza psicologica del ragazzo, non però nel senso che costui gli dovesse ubbidienza, ma nel senso che, conoscendo la vocazione e la predilezione della vittima, l'imputato era ben cosciente di essere considerato alla stregua di una guida spirituale e di un esempio da seguire (sentenza, pag. 26). Con ciò egli ha ridimensionato nondimeno il grado di dipendenza sottolineato nel primo giudizio (né poteva essere altrimenti, considerato il proscioglimento relativo all'art. 193 CP), dando atto che la vittima non doveva ubbidienza all'imputato. Da tale accertamento però egli non ha tratto particolari conseguenze.\nc) Ne segue che in concreto, pur nel rispetto di quanto ha rilevato il Tribunale federale, non si può prescindere da un contenimento di pena rispetto a quella pronunciata nel primo processo, quanto meno senza vanificare il proscioglimento dal reato di sfruttamento dello stato di bisogno e di dipendenza. D'altro lato, se appena si considera che in esito al primo processo erano stati irrogati all'imputato 28 mesi di detenzione e in seguito al secondo 26 mesi, non si vede come si sia seriamente tenuto conto del proscioglimento. Tanto meno ove si considerino anche le ulteriori circostanze attenuanti riconosciute per la prima volta al prevenuto nel nuovo processo. Che vi sia stato uno sfruttamento del rapporto di dipendenza è indubbio, ma non nell'estensione accertata nella prima sentenza. Il presidente della Corte di assise, nondimeno, ha minimizzato senza apparente motivazione gli effetti del proscioglimento dallo sfruttamento dello stato di bisogno e di dipendenza, reato che aveva senz'altro influito – come detto – sulla pena di 28 mesi di detenzione allora pronunciata dalla Corte di assise.\nPer finire, come si è visto, il presidente della Corte ha ridotto di soli due mesi la pena rispetto al primo giudizio, e ciò pur considerando espressamente per la prima volta il tempo trascorso e il fatto che la vittima, quasi quindicenne, non era alla sua prima esperienza omosessuale. Manifestamente le richiamate circostanze, valutate nel loro insieme, dovevano quindi indurre a un maggior contenimento della pena pronunciata a suo tempo dalla Corte di assise con dichiarata severità. Basti ricordare che nell'infliggere all'imputato 28 mesi di detenzione tale Corte aveva rivolto al prevenuto critiche pesanti, evocando l'estrema gravità dal profilo oggettivo dei fatti ripetutamente commessi da un sacerdote nei confronti di un minore che abbisognava di aiuto spirituale maggiore (sentenza citata, pag. 34 in alto). La Corte aveva anche criticato il prevenuto a più riprese per l'atteggiamento assunto durante l'inchiesta a al pubblico dibattimento, in specie per le menzogne proferite nella consapevolezza di arrecare ulteriore danno alla vittima. Essa aveva quindi ravvisato – in sintesi – una totale assenza di ravvedimento, ovvero una delle componenti sulla quale il Tribunale federale ha posto particolare accento (sentenza del Tribunale federale, consid. 2f). La stessa Corte di assise aveva nondimeno riconosciuto qualche circostanza attenuante, come i buoni trascorsi, l'incensuratezza del prevenuto e il momento difficile in cui questi si trovava all'atto di delinquere, senza però concedere significative riduzioni di pena. Si è quindi trattato allora di un giudizio che non può essere definito mite, né il Tribunale federale ha ritenuto il contrario. Ci si poteva quindi legittimamente attendere che alla fine del secondo processo la colpa dell'imputato fosse oggetto di un giudizio più equanime, viste le circostanze favorevoli al prevenuto venute in essere successivamente e richiamate per altro nella sentenza impugnata."}