{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-67_2000-10-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59168&nX40_KEY=4933326&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b77075f91bfdc4b9f2c2b84427fcb745"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:46", "Checksum": "ce589190d24c8cf44bb9c4d0fe3d6bfb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Il Tribunale federale rileva che una delle principali ragioni sottese alla riduzione della pena decisa da questa Corte (e censurata dal Procuratore pubblico) sembra essere dovuta al proscioglimento dell'imputato dall'accusa ancorata all'art. 193 CP. Secondo il Tribunale federale però questa Corte non ha indicato con sufficiente precisione il peso attribuito a tale proscioglimento. A suo avviso, in effetti, le relative conseguenze non vanno sopravvalutate, dato che il rapporto di dipendenza della vittima nei confronti dell'imputato non era venuto meno per ciò soltanto e, benché non giustificasse l'applicazione dell'art. 193 CP, rimaneva pur sempre un elemento aggravante di cui occorreva tenere conto nell'ambito dell'art. 187 CP. Inoltre continuava a sussistere, ai fini della commisurazione della pena, il reato più grave, ossia quello di ripetuti atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP). E proprio in materia di reati contro l'integrità sessuale, i casi più gravi sono quelli in cui, come nella fattispecie, l'agente ha agito più volte, profittando di un rapporto d'autorità. Per di più l'imputato aveva reiterato in un breve lasso di tempo, valendosi del suo indiscusso ascendente nei confronti della vittima, del suo ruolo di sacerdote e dell'evidente differenza di età, circostanze queste che pesavano ancor più sul grado di colpa (sentenza, consid. 2e).\na) Nella sentenza annullata dal Tribunale federale si era spiegato che, rinviando gli atti in prima sede per nuovo giudizio, questa Corte non intendeva incaricare il giudice di merito di raccogliere nuove prove a carico dell'imputato, ma solo di chiarire mediante perizia se l'anomalia certificata a suo tempo dal dott. __________sulla persona dell'imputato (ritenzione testicolare bilaterale) potesse essere notata dalla vittima durante i pretesi abusi sessuali. Tale accertamento era necessario per apprezzare la credibilità della vittima e per verificare se sussistessero dubbi insormontabili sulla colpevolezza del soggetto (art. 6 par. 1 CEDU). Ciò premesso, questa Corte ha criticato l'assunzione di nuove prove da parte del primo giudice, in particolare l'acquisizione di un verbale in cui un terzo (D.G.) accusava l'imputato di abusi sessuali risalenti agli inizi del 1980. In esito al nuovo processo, per vero, l'imputato non doveva subire maggior pregiudizio. Non doveva quindi essere giudicato più severamente rispetto a quanto avrebbe deciso questa Corte, ove avesse ritenuto non arbitrari gli accertamenti che avevano spinto le assise a ritenere l'imputato colpevole di atti sessuali con fanciulli e avesse ricommisurato la pena senza tenere conto del reato di sfruttamento dello stato di bisogno e di dipendenza (sentenza citata, consid. 4). Anche nella commisurazione della pena questa Corte ha ritenuto perciò che l'imputato non dovesse patire ulteriore pregiudizio nemmeno nell'ipotesi a lui più sfavorevole, ossia nel caso in cui il primo giudice lo avesse nuovamente riconosciuto colpevole del reato ascrittogli. In tale eventualità il primo giudice avrebbe dovuto, per l'appunto, limitarsi a ricommisurare la pena tenendo conto del proscioglimento da uno dei due reati (sentenza citata, consid. 7c).\nb) Sempre nella sentenza annullata dal Tribunale federale questa Corte non aveva esitato a manifestare perplessità per l'esigua differenza di pena tra la condanna inflitta il 21 gennaio 1997 (28 mesi di detenzione) per i reati di ripetuti atti sessuali con fanciulli, come pure di ripetuto sfruttamento dello stato di bisogno e di dipendenza, e la condanna relativa alla sentenza impugnata (26 mesi di detenzione) per il solo reato di ripetuti atti sessuali con fanciulli. Anche se con qualche sfumatura, tale perplessità rimane. Come si è già accennato, uno dei motivi che avevano spinto i giudici del primo processo a dimostrarsi severi verso l'imputato si riconduceva proprio all'abuso dello stato di dipendenza della vittima (sentenza del 21 gennaio 1997, pag. 34). Certo, il Tribunale federale rileva che, nonostante il proscioglimento dalla seconda imputazione (art. 193 CP), il rapporto di dipendenza della vittima nei confronti dell'imputato non era venuto a meno e che, per quanto non giustificasse l'applicazione dell'art. 193 CP, esso rimaneva pur sempre un elemento aggravante di cui tenere conto nella commisurazione della pena (sentenza del Tribunale federale, consid. 2e). Se non che, la sentenza di assise del"}