{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-67_2000-10-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59168&nX40_KEY=4933326&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b77075f91bfdc4b9f2c2b84427fcb745"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:46", "Checksum": "ce589190d24c8cf44bb9c4d0fe3d6bfb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.1999.67\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. rinvio TF |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini,\npresidente, |\n||||\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 19 ottobre 1998 presentato da\n|\n|\n___________\n(patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata l'11 settembre 1998 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio nei suoi confronti; |\nvista la sentenza emessa il 23 settembre 1999 dalla Corte di cassazione penale del Tribunale federale;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza del 21 gennaio 1997 la Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha dichiarato ___________ autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP) e di ripetuto sfruttamento dello stato di bisogno e di dipendenza (art. 193\ncpv. 1 CP), condannandolo a 2 anni e 4 mesi di detenzione, come pure al versamento alla parte civile di fr. 10'000.– per torto morale e di fr. 10'000.– per danni materiali. La Corte ha accertato che, sfruttando il rapporto di dipendenza derivante dalla sua autorità di sacerdote, tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre del 1993 l'imputato aveva compiuto nella casa parrocchiale di __________ atti sessuali con il chierichetto __________, nato il __________, in specie il 24 ottobre 1993 facendosi toccare sui genitali e masturbare, alla fine di ottobre del 1993 compiendo con il minorenne atti di masturbazione orali e coiti orali reciprochi e nella prima metà di novembre del 1993 facendosi nuovamente toccare le parti intime.\nB. Adita da ___________, con sentenza del 1°ottobre 1997 la Corte di cassazione e di revisione penale ha parzialmente accolto il ricorso in quanto ammissibile, ha annullato la sentenza impugnata, ha prosciolto l'imputato dall'accusa di sfruttamento dello stato di bisogno e di dipendenza e ha rinviato gli atti a un'altra Corte delle assise correzionali composta di altri giudici e giurati per nuovo giudizio nel senso dei considerandi sull'imputazione di atti sessuali con fanciulli. Statuendo di nuovo l'11 novembre 1998, il presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha riconosciuto ___________ autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli e l'ha condannato alla pena di 26 mesi di detenzione, oltre al versamento di fr. 10'000.– alla parte civile per torto morale e fr. 10'000.– per ripetibili.\nC. ___________ ha impugnato anche la seconda sentenza di assise, chiedendo di essere prosciolto dall'imputazione di atti sessuali con fanciulli o quanto meno, in subordine, di essere condannato a una pena sospesa condizionalmente. Con sentenza del 25 maggio 1999 la Corte di cassazione e di revisione penale ha parzialmente accolto il ricorso e ha ridotto la pena a 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente. Contro la sentenza appena citata Il Procuratore pubblico è insorto con ricorso per cassazione al Tribunale federale. Statuendo il 23 settembre 1999, quest'ultimo ha accolto il ricorso nel senso dei considerandi, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di cassazione e di revisione penale per nuovo giudizio.\nConsiderando\nin diritto: 1. Ove dichiari fondato un ricorso in materia penale, la Corte di cassazione penale del Tribunale federale annulla la decisione impugnata e rinvia la causa all'autorità cantonale perché decida di nuovo (art. 277ter cpv. 1 PP). L'autorità cantonale deve porre a fondamento della propria decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione (DTF 123 IV 1 consid. 1), nel senso che deve limitarsi a esaminare i punti da giudicare nuovamente in base ai considerandi del Tribunale federale, mentre gli altri punti rimangono acquisti e non possono più essere rivisti (DTF 121 IV 109 consid. 7).\n2. Nella fattispecie il Tribunale federale ha rilevato anzitutto un netto divario tra la pena pronunciata da questa Corte (e criticata dal Procuratore pubblico) e la pena pronunciata originariamente dalla Corte di assise. Tale divario, come pure la gravità dei reati commessi dall'imputato, richiedevano particolare accuratezza nel motivare la commisurazione della pena. Premesso che nel caso in esame risultava difficile stabilire se tale divario fosse dovuto a una pena ingiustificata o a una motivazione carente, il Tribunale federale ha lasciato aperto il quesito di sapere se questa Corte avesse ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, rilevando che – comunque fosse – il ricorso del Procuratore pubblico andava accolto perché questa Corte non aveva motivato a sufficienza l'entità della pena in relazione ai singoli fattori ponderati (sentenza, consid. 2c). Annullata per tale motivo la sentenza impugnata, esso ha rinviato la causa a questa Corte affinché riveda e motivi di nuovo le considerazioni che l'hanno indotta a contenere la pena entro limiti che consentono la sospensione condizionale dell'esecuzione. Il Tribunale federale non ha quindi prescritto a questa Corte di pronunciare necessariamente un'altra pena; ha soltanto chiesto maggiore precisione nei motivi (sentenza, consid. 2d)."}