Inoltre la ricorrente si limita a riproporre parte delle allegazioni già sollevate laddove aveva censurato l'apprezzamento delle prove operato dal primo giudice relativamente alla sussistenza del reato, nel senso che quanto dichiarato in merito alla frequenza settimanale delle visite del compagno non era di rilevanza ai fini del giudizio del Pretore, che la propria versione corrispondeva alla verità e che collimava con quella di costui. Non una parola invece essa spende per contestare l'accertamento di avere mentito e reiterato nel mentire, ancora in sede dibattimentale, unicamente per perseguire il fine economico che si era prefissa, ovvero per non perdere i contributi alimentari.