Intanto va rilevato che, irrogando una pena detentiva di 15 giorni con la sospensione condizionale per 2 anni, il Pretore è rimasto ampiamente entro i limiti inferiori previsti dagli art. 306 e 36 CP. Inoltre la ricorrente si limita a riproporre parte delle allegazioni già sollevate laddove aveva censurato l'apprezzamento delle prove operato dal primo giudice relativamente alla sussistenza del reato, nel senso che quanto dichiarato in merito alla frequenza settimanale delle visite del compagno non era di rilevanza ai fini del giudizio del Pretore, che la propria versione corrispondeva alla verità e che collimava con quella di costui.