RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice del merito sia stato esageratamente severo o mite, al punto di cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami). a) Confermando la pena proposta dal Procuratore pubblico, il Pretore ha rilevato che la colpa dell'accusata non poteva essere ritenuta lieve.