Nella commisurazione della pena, tuttavia, il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore previsto dall'art. 63 CP. Egli deve indicare però quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.