Per quanto attiene infine agli ulteriori indizi ritenuti dal Pretore (dispensa dalla pubblicazione e data delle nozze), la ricorrente si limita a prospettare una propria versione, senza neppure pretendere che l'interpretazione data nel giudizio impugnato sia insostenibile. 9. Da ultimo la ricorrente reputa che la pena inflitta sia sproporzionata rispetto alle circostanze del caso. Nella commisurazione della pena, tuttavia, il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore previsto dall'art. 63 CP.