Irricevibile infine è il riferimento a quanto espresso dal giudice civile nella successiva azione di modifica della sentenza di divorzio promossa il 1° aprile 1999, trattandosi di un fatto nuovo e, comunque sia, ininfluente ai fini del giudizio. 8. La ricorrente assevera poi che non è né credibile né verosimile che essa abbia avuto intenzione di mentire allo scopo di evitare che il giudice pronunciasse la soppressione del contributo alimentare e che, fornendo la propria versione dei fatti, essa era convinta di dire la verità. Al proposito essa allega tutta una serie di argomenti per confutare il convincimento espresso dal Pretore in merito alla sua consapevolezza di mentire (sopra, consid.