A suo dire, l'oggetto della falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 306 CP deve essere importante e influente ai fini del giudizio. Una coabitazione di 2 o 3 oppure di 3 o 4 giorni la settimana non poteva incidere sull'esito della sentenza pretorile circa la soppressione del contributo alimentare. Difatti, una coabitazione del genere non costituisce concubinato ininterrotto e duraturo, come voleva far accertare il quesito in oggetto. In realtà gli argomenti della ricorrente non denotano alcun arbitrio da parte del Pretore. Per quanto concerne la domanda n. 42 dell'interrogatorio formale, lo scopo attribuito dal Pretore non si discosta sostanzialmente da quello dato dalla ricorrente.