Che, poi, la precisazione “dunque non in modo continuativo” avesse il preciso scopo di ingannare il giudice civile, negando la continuità della convivenza, è una mera illazione del ricorrente. Del resto, la precisazione resa in sede di istruttoria non è stata trascurata dal Pretore, per il quale tale circostanza non era atta a configurare una menzogna (consid. 3f). Né il ricorrente spiega perché la deposizione del testimone __________, della quale si è già riferito, sarebbe atta a ulteriormente suffragare il preteso dolo.