In definitiva, quindi, il Pretore ha espresso il convincimento che al momento dell'interrogatorio il testimone aveva sostanzialmente detto la verità poiché tra le 3 o 4 volte la settimana e le 4.25. volte accertate in sede dibattimentale non vi era una differenza tale da poter affermare che il soggetto avesse mentito consapevolmente (consid. 3g). 3. Il ricorrente sostiene che il Pretore è incorso nell'arbitrio ponendo alla base del proprio giudizio una documentazione prodotta in fotocopia, in realtà fasulla e senza pertinenza con il periodo oggetto della deposizione dell'accusato, fatta eccezione per i documenti n. 27 e 28.