__________ ha presentato a sua volta, l'11 ottobre 1999, una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale contro la sentenza di condanna e nella motivazione scritta del 16 novembre 1999 conclude per il suo proscioglimento, subordinatamente per la riduzione della pena a una multa di fr. 100.– e in via ancor più subordinata per il rinvio degli atti al primo giudice affinché statuisca di nuovo. Non sono state presentate osservazioni a tale ricorso. Considerando in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv.