Con sentenza dell'11 aprile 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 10 ottobre 1989 da ___________ e ___________. A ___________ è stato imposto il versamento di fr. 3'000.-- a titolo di contributo alimentare in favore di ___________ fino al 30 aprile 1999. Tale sentenza è stata confermata il 14 dicembre 1998 dalla I Camera civile del Tribunale di appello. Il 13 luglio 1998 ___________ ha inoltrato allo stesso Pretore una petizione con la quale ha chiesto la soppressione del contributo alimentare per l'ex moglie, asserendo – tra l'altro – che essa conviveva in modo duraturo con ___________.