{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-04-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-65_2000-04-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59166&nX40_KEY=4933335&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d6efff67f282acdd57b6fcbf20bbe1ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.04.2000 17.1999.65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.04.2000 17.1999.65"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.04.2000 17.1999.65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:38:48", "Checksum": "102017af1419e2a7da428370d9d2056f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.04.2000 17.1999.65\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\na) Confermando la pena proposta dal Procuratore pubblico, il Pretore ha rilevato che la colpa dell'accusata non poteva essere ritenuta lieve. Essa aveva mentito al giudice infatti per impedire l'accertamento di fatti rilevanti nella causa promossa dall'ex marito allo scopo di ottenere la soppressione degli alimenti. E ciò in modo disinvolto, senza mai dare segni di ravvedimento neppure in aula, ove aveva addirittura preteso che non vi sarebbe discrepanza tra la sua versione e quella dell'attuale marito. Per di più, secondo il Pretore, essa non aveva voluto dare spiegazioni sui motivi alla base della richiesta di dispensa della pubblicazione del matrimonio, né risultava convincente la motivazione addotta a proposito della data stabilita per le nozze, da lei collegata con la prima gravidanza che aveva indotto le parti a sposarsi, posto che già il 23 febbraio 1999 essa aveva abortito. L'intero atteggiamento processuale dell'accusata, che aveva continuato a mentire sulla frequenza di ___________ presso di lei, testimoniava di una persona cui importava solo di perseguire lo scopo economico che si era prefissa (consid. 5).\nb) Gli argomenti enunciati in questo ambito dalla ricorrente si rivelano nuovamente privi di fondamento. Intanto va rilevato che, irrogando una pena detentiva di 15 giorni con la sospensione condizionale per 2 anni, il Pretore è rimasto ampiamente entro i limiti inferiori previsti dagli art. 306 e 36 CP. Inoltre la ricorrente si limita a riproporre parte delle allegazioni già sollevate laddove aveva censurato l'apprezzamento delle prove operato dal primo giudice relativamente alla sussistenza del reato, nel senso che quanto dichiarato in merito alla frequenza settimanale delle visite del compagno non era di rilevanza ai fini del giudizio del Pretore, che la propria versione corrispondeva alla verità e che collimava con quella di costui. Non una parola invece essa spende per contestare l'accertamento di avere mentito e reiterato nel mentire, ancora in sede dibattimentale, unicamente per perseguire il fine economico che si era prefissa, ovvero per non perdere i contributi alimentari. E nell'ambito dei motivi a delinquere si situano anche le considerazioni del Pretore circa la richiesta di dispensa dalla pubblicazione del matrimonio e la definizione della data, ragione per cui non può essere seguita la ricorrente quando pretende che il primo giudice avrebbe apprezzato i medesimi fatti a favore di un imputato e a sfavore dell'altro.\nIII. Sulle spese e le ripetibili\n10. La reiezione dei ricorsi comporta il carico delle spese secondo la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). A ___________, che per presentare le osservazioni al ricorso si è valso del patrocinio di un legale, la parte civile ___________ rifonderà congrue ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso di ___________ è respinto.\n2. In quanto ricevibile, il ricorso di ___________ è respinto.\n3. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 900.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 1'000.--\nsono posti a carico di ___________ e di ___________ in ragione di metà ciascuno. ___________ rifonderà a ___________ fr. 700.– per ripetibili.\n4. Intimazione a:\n– ___________,\n– dott. iur. __________;\n– ___________,\n– avv. __________;\n– ___________,\n– avv. __________;\n– Ministero pubblico, Lugano;\n– Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\n|\nQuesto giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF). |"}