{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-04-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-65_2000-04-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59166&nX40_KEY=4933335&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d6efff67f282acdd57b6fcbf20bbe1ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.04.2000 17.1999.65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.04.2000 17.1999.65"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.04.2000 17.1999.65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:38:48", "Checksum": "102017af1419e2a7da428370d9d2056f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.04.2000 17.1999.65\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn realtà gli argomenti della ricorrente non denotano alcun arbitrio da parte del Pretore. Per quanto concerne la domanda n. 42 dell'interrogatorio formale, lo scopo attribuito dal Pretore non si discosta sostanzialmente da quello dato dalla ricorrente. Il tenore stesso della domanda non poteva dare adito a dubbi, posto che menziona espressamente i termini “duraturo” e “ininterrotto”. Del resto, la ricorrente medesima nella risposta ha negato la convivenza duratura e ininterrotta, specificando poi che essa era limitata a 2 o 3 volte la settimana. A torto, quindi, essa pretende ora di far assurgere quanto specificato nella propria risposta a circostanza che la controparte non voleva appurare, ossia la frequenza settimanale della convivenza. Per quanto riguarda l'influsso della risposta, la dichiarazione non deve necessariamente essere rilevante, cioè riferirsi a un punto decisivo ai fini del giudizio. Né è necessario che il giudice sia stato influenzato dalla dichiarazione, trattandosi di un reato di pericolo astratto (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil 2, 4a edizione, pag. 292 n. 12). Determinante è che la parte dichiari il falso sui fatti oggetto della contestazione (Stratenwerth, op. cit., pag. 291 n. 11), e la ricorrente non pretende che l'affermazione che ___________ veniva da lei 2 o 3 volte la settimana sia falsa. Irricevibile infine è il riferimento a quanto espresso dal giudice civile nella successiva azione di modifica della sentenza di divorzio promossa il 1° aprile 1999, trattandosi di un fatto nuovo e, comunque sia, ininfluente ai fini del giudizio.\n8. La ricorrente assevera poi che non è né credibile né verosimile che essa abbia avuto intenzione di mentire allo scopo di evitare che il giudice pronunciasse la soppressione del contributo alimentare e che, fornendo la propria versione dei fatti, essa era convinta di dire la verità. Al proposito essa allega tutta una serie di argomenti per confutare il convincimento espresso dal Pretore in merito alla sua consapevolezza di mentire (sopra, consid. 6).\nSe non che, quanto essa fa valere in questa sede non è atto a sostanziare arbitrio. Quanto l'autore sa o ignora, quello che egli vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è un dato di fatto, come tale vincolante per la Corte di cassazione e di revisione penale (DTF 122 IV 160, consid. 2b; 118 IV 124 consid. 1, 174 consid. 4, 117 IV 165 consid. 2c, 116 IV 145 consid. 2c, 115 IV 223). Invano si cercherebbe nel gravame perché sarebbe arbitrario il convincimento espresso dal Pretore in merito al fatto che la risposta alla domanda n. 42 iniziava con la precisazione che la convivenza era limitata a 2 o 3 volte la settimana allo scopo di minimizzare la frequenza. Né la ricorrente spiega perché dall'omissione di indicare la frequenza nei giorni dal 1° al 6 novembre 1998, periodo in cui il testimone __________ aveva eseguito gli appostamenti, sarebbe arbitrario dedurre che, rispondendo in modo impreciso ed evasivo sui fatti di cui era consapevole sarebbe stata interrogata, essa aveva tradito la preoccupazione di rispondere non in modo veritiero, ma tale da non nuocere all'esito della procedura di soppressione del contributo alimentare. Per quanto concerne la testimonianza __________, è mera ipotesi che l'errore di indicazione dei giorni corrispondenti alle date tra il 1° e il 7 novembre 1998 significhi che questi non li aveva sorvegliati in tutti i giorni indicati. Quanto alla versione fornita al Procuratore pubblico, è appena il caso di segnalare che nel verbale del 20 aprile 1999 la ricorrente aveva dichiarato che con ___________ non vi era convivenza alcuna, come ha ritenuto il Pretore, ragione per cui non è vero che in quella sede avrebbe negato di convivere in modo “duraturo e ininterrotto”. Per quanto attiene infine agli ulteriori indizi ritenuti dal Pretore (dispensa dalla pubblicazione e data delle nozze), la ricorrente si limita a prospettare una propria versione, senza neppure pretendere che l'interpretazione data nel giudizio impugnato sia insostenibile.\n9. Da ultimo la ricorrente reputa che la pena inflitta sia sproporzionata rispetto alle circostanze del caso. Nella commisurazione della pena, tuttavia, il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore previsto dall'art. 63 CP. Egli deve indicare però quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice del merito sia stato esageratamente severo o mite, al punto di cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami)."}