{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-04-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-65_2000-04-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59166&nX40_KEY=4933335&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d6efff67f282acdd57b6fcbf20bbe1ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.04.2000 17.1999.65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.04.2000 17.1999.65"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.04.2000 17.1999.65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:38:48", "Checksum": "102017af1419e2a7da428370d9d2056f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.04.2000 17.1999.65\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5. Il ricorrente contesta poi la conclusione del Pretore, secondo cui tra le riferite 3 o 4 volte la settimana e le 4.25 volte accertate al dibattimento non vi è uno scarto tale da poter affermare che l'accusato abbia mentito in modo consapevole. A suo dire, il fatto che ___________ abbia dichiarato il 16 dicembre 1998 di soggiornare presso ___________ 3 o 4 volte per settimana, precisando espressamente “dunque in modo non continuativo”, comprova la volontà di mentire, oltre tutto se si pensa che in sede istruttoria (verbale 20 aprile 1999, pag. 1) egli aveva precisato che a volte gli capitava di restare cinque giorni presso di lei e che, solitamente, quando non era da lei, si trovava all'estero. Il che collimerebbe con la deposizione del testimone __________. Se non che, così proposti, gli argomenti ricorsuali sono palesemente appellatori e quindi irricevibili, poiché si limitano a dare alle dichiarazioni dell'accusato una diversa interpretazione e valenza rispetto a quella data del Pretore. Già si è visto che, asserendo di abitare presso l'amica in media 3 o 4 volte la settimana, l'imputato non ha sostanzialmente mentito. Che, poi, la precisazione “dunque non in modo continuativo” avesse il preciso scopo di ingannare il giudice civile, negando la continuità della convivenza, è una mera illazione del ricorrente. Del resto, la precisazione resa in sede di istruttoria non è stata trascurata dal Pretore, per il quale tale circostanza non era atta a configurare una menzogna (consid. 3f). Né il ricorrente spiega perché la deposizione del testimone __________, della quale si è già riferito, sarebbe atta a ulteriormente suffragare il preteso dolo. Infine, semplice congettura è l'asserzione del ricorrente secondo cui, avendo ___________ ottenuto l'apostillazione della sentenza di divorzio nell'agosto 1998, il Pretore avrebbe dovuto dubitare che l'intenzione espressa al dibattimento dall'accusato di sposarsi con lei fosse maturata solo nel gennaio 1999, quando essa gli aveva confidato di essere incinta, e quindi dopo l'interrogatorio (consid. 3e).\nII. Sul ricorso per cassazione del condannato\n6. Il Pretore, posto che la domanda n. 42 dell'interrogatorio formale dell'accusata era chiara nella misura in cui tendeva ad appurare se e in quale misura ___________ convivesse con lei, ha ritenuto sostanziale la differenza tra le 2 o 3 volte da essa indicate e le 4.25 volte accertate in base alle dichiarazioni dibattimentali di ___________ (consid. 4c e 4d). Per il primo giudice l'accusata aveva mentito consapevolmente, sia perché la sua quantificazione nel verbale non si riferiva a una media, ma costituiva il preambolo della risposta in modo da minimizzare la frequenza (consid. 4e cpv. 1), sia perché la risposta era incompleta, imprecisa ed evasiva benché essa sapesse su quali fatti sarebbe stata interrogata (consid. 4e cpv. 2), sia perché essa aveva mentito anche al Procuratore pubblico affermando che non vi era mai stata convivenza alcuna tra lei e ___________ e che questi a volte giungeva da lei tra le ore 6 e le 7 del mattino, circostanza che egli in aula aveva escluso (consid. 4e cpv. 2), sia infine per avere essa ottenuto la dispensa della pubblicazione del matrimonio sul Foglio ufficiale e per avere fissato la data della celebrazione otto giorni dopo la scadenza dell'ultimo contributo alimentare (consid. 4e cpv. 3).\n7. La ricorrente censura siccome arbitraria la rilevanza data dal Pretore alla domanda n. 42, laddove ha egli ritenuto che lo scopo era di sapere se e in quale misura lei vivesse con ___________. A suo dire, con la domanda in questione, la parte civile intendeva assodare se essi convivessero ininterrottamente e durevolmente, ossia tutti i giorni dal mese di settembre 1997, e non quanti giorni, se 2, 3, 4 o 4.25 la settimana. Inoltre, secondo la ricorrente, arbitraria è la conclusione del Pretore quando sostiene che, accertata la convivenza in una media di 4.25 volte la settimana, fra le 2 o 3 volte da lei indicate e quelle accertate vi è una differenza sostanziale non tanto per l'esito dell'azione, quanto come fatto di causa. A suo dire, l'oggetto della falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 306 CP deve essere importante e influente ai fini del giudizio. Una coabitazione di 2 o 3 oppure di 3 o 4 giorni la settimana non poteva incidere sull'esito della sentenza pretorile circa la soppressione del contributo alimentare. Difatti, una coabitazione del genere non costituisce concubinato ininterrotto e duraturo, come voleva far accertare il quesito in oggetto."}