{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-04-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-65_2000-04-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59166&nX40_KEY=4933335&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d6efff67f282acdd57b6fcbf20bbe1ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.04.2000 17.1999.65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.04.2000 17.1999.65"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.04.2000 17.1999.65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:38:48", "Checksum": "102017af1419e2a7da428370d9d2056f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.04.2000 17.1999.65\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. 17.1999.00066 |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sui ricorsi per cassazione del 15 e 16 novembre 1999 presentati da\n|\n|\n__________ (patrocinato dal dott. iur. __________) e __________, (patrocinata dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza pronunciata il 5 ottobre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nei confronti dei ricorrenti e di\n__________, (patrocinato dall'avv. __________);\n|\nesaminati gli atti;\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;\n2. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di ___________;\n3. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza dell'11 aprile 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 10 ottobre 1989 da ___________ e ___________. A ___________ è stato imposto il versamento di fr. 3'000.-- a titolo di contributo alimentare in favore di ___________ fino al 30 aprile 1999. Tale sentenza è stata confermata il 14 dicembre 1998 dalla I Camera civile del Tribunale di appello. Il 13 luglio 1998 ___________ ha inoltrato allo stesso Pretore una petizione con la quale ha chiesto la soppressione del contributo alimentare per l'ex moglie, asserendo – tra l'altro – che essa conviveva in modo duraturo con ___________. Sentito come teste nell'ambito di quella causa, il 16 dicembre 1998 ___________ ha dichiarato che visitava e rimaneva presso l'amica 3 o 4 volte la settimana. ___________ è stata sottoposta dal Pretore il 21 gennaio 1999 all'interrogatorio formale. Rispondendo alla domanda n. 42, essa ha negato che ___________ abitasse in maniera duratura e ininterrottamente nel suo appartamento, precisando che egli veniva da lei 2 o 3 sere per settimana.\nB. Con decreti di accusa del 20 aprile 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto ___________ autore colpevole di falsa testimonianza e ___________ di dichiarazione falsa di una parte in giudizio, condannandoli entrambi a 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 2 anni. Statuendo su opposizione, con sentenza del 5 ottobre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano ha prosciolto ___________ dall'accusa, mentre nei confronti di ___________ ha confermato sia l'imputazione che la pena irrogata con il decreto di accusa.\nC. L'8 ottobre 1999 ___________, costituitosi parte civile, ha inoltrato alla Corte di cassazione e di revisione penale una dichiarazione di ricorso contro il proscioglimento di ___________, chiedendo nella motivazione scritta del 15 novembre 1999 che costui sia riconosciuto colpevole di falsa testimonianza e condannato ai sensi del decreto di accusa. Egli postula inoltre la rifusione di fr. 19'444.50 o quanto meno, in subordine, il rinvio degli atti al primo giudice perché statuisca sulle pretese civili. Con scritti del 5 e del 13 dicembre 1999 il Procuratore pubblico e ___________ hanno comunicato di rinunciare a osservazioni, mentre ___________ ha proposto il 14 dicembre 1999 di respingere il ricorso.\nD. ___________ ha presentato a sua volta, l'11 ottobre 1999, una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale contro la sentenza di condanna e nella motivazione scritta del 16 novembre 1999 conclude per il suo proscioglimento, subordinatamente per la riduzione della pena a una multa di fr. 100.– e in via ancor più subordinata per il rinvio degli atti al primo giudice affinché statuisca di nuovo. Non sono state presentate osservazioni a tale ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).\nI. Sul ricorso della parte civile"}