Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che in riforma del dispositivo n. 2.3 della sentenza impugnata la tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente in ragione di metà. Per il resto il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali relativi al presente giudizio, consistenti in. a) tassa di giustizia fr. 900.– b) spese fr. 100.– fr. 1'000.– sono posti per nove decimi a carico del ricorrente e per il rimanente a carico dello Stato. 3. Intimazione: