Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita qualificata, che prevede pene fino a 10 anni di reclusione (art. 138 n. 1 CP), come pure di soppressione di documenti, che commina pene fino a cinque anni di reclusione (art. 254 n. 1 CP). Ritenuto che egli ha delinquito in qualità di funzionario dirigente per scopo di lucro, tradendo così un rapporto di fiducia particolare (sentenza, pag. 21 seg.), egli non poteva pretendere benevolenza da parte della Corte giudicante per il solo fatto di avere percepito un indebito profitto di scarsa consistenza.