Il ricorso va perciò disatteso anche su questo punto. 11. Il ricorrente fa carico al primo giudice di avere ecceduto nel proprio potere di apprezzamento condannandolo a una pena di cinque mesi, soprattutto se si considera l'esiguo importo sottratto. La censura non ha peso. Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita qualificata, che prevede pene fino a 10 anni di reclusione (art. 138 n. 1 CP), come pure di soppressione di documenti, che commina pene fino a cinque anni di reclusione (art. 254 n. 1 CP).