Stando ai vincolanti accertamenti della sentenza impugnata – non censurati di arbitrio – l'imputato ha agito proprio per sbarazzarsi di un mezzo di prova che avrebbe contribuito a ricostruire l'appropriazione indebita (sentenza, pag. 21). Egli non può pertanto scagionarsi invocando la prassi invalsa – per altro rilevata anche dalla Corte di merito (sentenza, pag. 6) – di buttare le strisce di controllo nel cestino della carta straccia dopo il conteggio del denaro. Il ricorso va perciò disatteso anche su questo punto. 11.